Art. 27
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[2]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1, anche per comprovare la proprieta', la liberta' ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi in carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli istituti suddetti, i quali hanno altresi' facolta' di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva