Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).
[3]Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalita'.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva