Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

[2]L'iscrizione del privilegio convenzionale sopra il registro tenuto dal conservatore delle ipoteche a norma dell'art. 9, e il deposito e l'affissione dell'atto costitutivo di detto privilegio, secondo il disposto dell'art. 10, saranno fatti gratuitamente.

[3]Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalita'.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art28 · fonte su Normattiva