Art. 29
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[1](Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; articolo 24 teso unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 19 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni di credito agrario contemplate nel presente testo unico le Casse provinciali di credito agrario del Mezzogiorno e della Sardegna, nonche' i Monti frumentari e nummari, le Casse e Societa' agrarie e i Consorzi Agrari delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.
[3]Le Casse provinciali di credito agrario della Sardegna sono esenti dal pagamento dell'imposta di manomorta.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva