Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).
[2]Per tutti gli effetti del presente testo unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva