Art. 32
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[1](Articolo unico R. decreto 18 marzo 1915, n. 534).
[2]Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, quando il Ministero di agricoltura ne faccia speciale richiesta all'avvocatura erariale medesima.
[3]Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dagli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva