Art. 33

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[1](Articoli 1, 2 e 13 legge 6 luglio 1912, n. 802).

[2]E' costituito in Porto Maurizio un Istituto colla denominazione di «Istituto di credito agrario per la Liguria».

[3]Il capitale e' formato da una dotazione di L. 500.000, prelevata dal fondo di L. 25.000.000 assegnato dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria e dalla somma di lire 543.000 residuata dal fondo di lire 1 milione destinato ad assegnazione di sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate, a sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1912, n. 802.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art33 · fonte su Normattiva