Art. 36

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[1](Art. 8 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 27 legge 29 marzo 1906, numero 100).

[2]Il Ministero di agricoltura puo' aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi.

[3]Per il conferimento dei premi agli Enti vincitori dei concorsi e' stanziato, per un decennio a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di Lire 20.000 all'anno.

[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art36 · fonte su Normattiva