Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]Il Ministero di agricoltura puo' aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi.
[3]Per il conferimento dei premi agli Enti vincitori dei concorsi e' stanziato, per un decennio a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di Lire 20.000 all'anno.
[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva