Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 19 dello statuto approvato con il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1125).

[2]I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello statuto.

[3]Il Presidente e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio d'Amministrazione.

[4]Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art37 · fonte su Normattiva