Art. 38
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[1](Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).
[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva