Art. 38

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[1](Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).

[2]L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art38 · fonte su Normattiva