Art. 4
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[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente testo unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva