Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 25 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformita' delle disposizioni del presente testo unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art4 · fonte su Normattiva