Art. 41
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[1](Art. 2 R. decreto 4 maggio 1920, n. 661).
[2]Il saggio dell'interesse a carico dei prestatari per le operazioni di cui all'articolo precedente non potra' eccedere il quattro per cento all'anno.
[3]Lo Stato corrispondera' al Consorzio, per un periodo non superiore agli anni cinque, la differenza tra il detto tasso e quello ufficiale dello sconto. Tale contributo non potra' eccedere in ogni caso la somma di L 1.500.000 all'anno.
[4]Alla spesa sara' provveduto mediante apposito stanziamento bilancio del Ministero di agricoltura.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva