Art. 43

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[1](Art. 1 e 12 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]E' assegnato un fondo di L. 700.000 per l'esercizio del credito agrario nelle Marche, e un fondo di L. 400.000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria.

[3]Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche concorrono lo Stato per lire 200.000, la Cassa di risparmio di Milano per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Bologna per lire 200.000.

[4]Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria concorrono lo Stato per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Milano per lire 100.000.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art43 · fonte su Normattiva