Art. 46
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[1](Articoli 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7).
[2]Le Casse agrarie hanno facolta' di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[3]Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva