Art. 46

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[1](Articoli 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

[2]Le Casse agrarie hanno facolta' di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[3]Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art46 · fonte su Normattiva