Art. 48
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[1](Articoli 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 8 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11).
[2]L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto delle Marche e dell'Umbria forma rispettivamente la Federazione per il credito agrario nelle Marche, con sede in Ancona, e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, con sede in Perugia.
[3]Ciascuna Federazione e' costituita in Ente autonomo per la distribuzione e l'amministrazione del fondo per il credito agrario fornito dallo Stato e dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che fosse devoluto alle Federazioni medesime.
[4]Spetta alle Federazioni la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego dei capitali non erogati, la riscossione delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse medesime, ai termini dell'art. 45, e la corresponsione di tali quote allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.
[5]Ciascuna Federazione e' amministrata da un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate nel regolamento.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva