Art. 49

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[1](Art. 1 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 2 dello statuto approvato con R decreto 5 ottobre 1903, n. 417).

[2]E' costituito in Roma un Istituto con la denominazione di «Credito agrario per il Lazio».

[3]Il capitale iniziale dell'Istituto e' di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma.

[4]Il capitale iniziale potra' essere aumentato in seguito, con concorso di altri Enti.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art49 · fonte su Normattiva