Art. 5
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[2]Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:
[3]1. I prestiti agli agricoltori, Enti ed Associazioni agrarie:
- a)per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
- b)per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
- c)per pagamento di canoni e corrisposte di affitto, e per spese di assicurazione.
[4]2. Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.
[5]3. I prestiti a favore di Enti ed Associazioni agrarie:
- a)per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
- b)per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva del loro prodotti agrari.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva