Art. 5

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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

[3]1. I prestiti agli agricoltori, Enti ed Associazioni agrarie:

  • a)per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;
  • b)per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;
  • c)per pagamento di canoni e corrisposte di affitto, e per spese di assicurazione.

[4]2. Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito.

[5]3. I prestiti a favore di Enti ed Associazioni agrarie:

  • a)per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;
  • b)per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva del loro prodotti agrari.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art5 · fonte su Normattiva