Art. 51

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[1](Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

[2]La Banca d'Italia partecipera' agli utili del credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'art. 49.

[3]Gli utili corrispondenti al concorso fornito dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Roma sono destinati a riserva.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art51 · fonte su Normattiva