Art. 52

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[1](Art. 3 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. decreto 28 dicembre 1919, n, 2638; art. 5 dello statuto approvato con R. decreto 5 ottobre 1903, n. 417, e modificato con R decreto 6 dicembre 1908, n. DXXXI).

[2]Il «Credito agrario per il Lazio» e' autorizzato a fare le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

[3]L'Istituto stesso ha facolta' di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art52 · fonte su Normattiva