Art. 52
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[2]Il «Credito agrario per il Lazio» e' autorizzato a fare le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.
[3]L'Istituto stesso ha facolta' di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva