Art. 53

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[1](Art. 6 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 9 legge 6 luglio 1912, n 802).

[2]I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni Ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

[3]Il presidente e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art53 · fonte su Normattiva