Art. 53
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[2]I componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto «Credito agrario per il Lazio» sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni Ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.
[3]Il presidente e' nominato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva