Art. 55
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[1](Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Il credito agrario per il Lazio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di Risparmio, i Monti di pieta' e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi, regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli Enti agrari del Lazio per acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni e affrancazioni.
[3]Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni per l'esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di agricoltura.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva