Art. 56

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[1](Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).

[2]A garanzia dei mutui di cui all'art. 55 gli Enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Puo' anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art56 · fonte su Normattiva