Art. 59
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[1](Articolo unico decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142).
[2]Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualita' posticipate, avra' sempre inizio dal 1° gennaio e dovra' avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facolta' di estinguere i mutui anticipatamente.
[3]Lo Stato concorrera' nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.
[4]I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva