Art. 6
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[2]I prestiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, Enti ed Associazioni che siano:
- a)proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi;
- b)mezzaioli o coloni parziari;
- c)affittuari che non abbiano subaffittato.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva