Art. 6

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[1](Art. 5 regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536; art. 30 regolamento approvato con R. decreto 27 gennaio 1907, n. 29; art. 18 regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1910, n. 247; art. 4 regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1913, n. 327).

[2]I prestiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, Enti ed Associazioni che siano:

  • a)proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi;
  • b)mezzaioli o coloni parziari;
  • c)affittuari che non abbiano subaffittato.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art6 · fonte su Normattiva