Art. 64

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[1](Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1089).

[2]Le operazioni delle Casse provinciali indicate all'art. 62 saranno limitate al credito agrario di esercizio.

[3]La gestione delle dette Casse, sino a che non siano in grado di provvedervi da se', e' affidata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale potra' destinare i fondi che risultino esuberanti ai bisogni di una Provincia ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art64 · fonte su Normattiva