Art. 68
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[2]Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto dalle spese di amministrazione, alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sara' senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.
[3]Durante il tempo in cui i beni suddetti rimarranno in possesso della cassa, lo Stato rimborsera' alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che quella avra' annualmente pagata per i beni da essa amministrati.
[4]Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa e' applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall'art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva