Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]I prestiti per gli scopi indicati al n. 1 lettere a) e c) dell'art. 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva