Art. 7

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[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190; art. 3 Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1414; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]I prestiti per gli scopi indicati al n. 1 lettere a) e c) dell'art. 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art7 · fonte su Normattiva