Art. 71
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[1](Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).
[2]Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione puo' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua. La concessione del grano al Monte sara' fatta per un periodo non maggiore di dieci anni.
[3]Qualora i mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
[4]La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva