Art. 73
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[1](Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).
[2]Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione e fusione dei Monti frumentari e di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere Pie, di altri Enti morali o di privati.
[3]Le Casse agrarie possono essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva