Art. 76

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[1](Art. 45 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]E' costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie, con sedi a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. L'Istituto ha carattere di Ente morale autonomo, e si intitola «Istituto di credito Vittorio Emanuele III».

[3]Le sedi dell'Istituto possono compiere le operazioni contemplate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, e fare altresi' prestiti in danaro al proprietario e conduttore di fondi rustici per gli scopi e nei modi e limiti degli articoli 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

[4]Le dette sedi sono inoltre autorizzate a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini dell'Istituto.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art76 · fonte su Normattiva