Art. 77
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[2]Alla formazione del capitale di ciascuna sede e' destinata una somma uguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritti nei ruoli pel 1905. Tale somma e' versata, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.
[3]Sono destinati ad aumento del patrimonio iniziale delle sedi di Catanzaro e di Cosenza gli avanzi dei contributi versati annualmente dal tesoro dello Stato alla sezione temporanea dell'istituto Vittorio Emanuele III, per il servizio dei mutui ipotecari ai danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907. Tali avanzi saranno divisi in parti uguali fra le due sedi suddette.
[4]Gli avanzi dei contributi che lo Stato versa annualmente all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, andranno in aumento del capitale iniziale della sede di Reggio Calabria dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III.
[5]Compiuta la liquidazione della sezione temporanea, le attivita' residuali saranno divise in parti uguali tra le sedi di Catanzaro e di Cosenza dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III, e versate in aumento del patrimonio rispettivo. Saranno versate in aumento del patrimonio della sede di Reggio Calabria di tale Istituto le attivita' residuali, dopo compiuta la liquidazione dell'istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva