Art. 82
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]Il patrimonio della sezione e' costituito:
- a)da una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni delle Provincie siciliane iscritta per il 1905. Tale somma, su decreti del ministro del tesoro, e' versata alla Cassa depositi e prestiti, merce' anticipazioni da estinguersi con l'interesse del 4 % entro 25 anni. Il 30 % del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle Provincie predette sulle rendite imponibili superiori a lire seimila verra' iscritto in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.
[3]Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sara' ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della Sezione.
[4]Per le Provincie nelle quali col compimento del nuovo catasto venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute;
- b)da un fondo di 10 milioni conferito dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi fino a nuova disposizione.
[5]E' attribuito ad incremento di tale patrimonio per un decennio, a far tempo dall'esercizio 1920, il 5 % degli utili netti annuali del Banco di Sicilia, da prelevarsi dalla quota spettante al Banco dopo il riparto con lo Stato, nonche' di quelli della Cassa di risparmio del detto Banco, dopo che questa avra' costituito il suo patrimonio nella misura di un decimo dei depositi.
[6]E' data facolta' alla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane di destinare allo stesso scopo il 5 % dei propri utili netti annuali.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva