Art. 83
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).
[2]La Sezione e' autorizzata ad emettere cartelle, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[3]La Cassa dei depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa di risparmio centrale Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane e la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, quest'ultima per non oltre due decimi dei depositi raccolti, sono autorizzate ad acquistare tali cartelle, sulle quali e' data facolta' al Banco di Sicilia ed alle dette Casse, nonche' alle Casse di risparmio ordinarie, di consentire anticipazioni.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva