Art. 85

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[1](Art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100).

[2]La sezione eseguira' le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di Enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[3]Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli articoli 71, 72 primo e secondo capoverso e 73 primo capoverso.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art85 · fonte su Normattiva