Art. 85
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[1](Art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100).
[2]La sezione eseguira' le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di Enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[3]Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli articoli 71, 72 primo e secondo capoverso e 73 primo capoverso.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva