Art. 9

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[1](Articoli 1 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; articoli 6 e 9 decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 4 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

[2]A garanzia dei prestiti indicati al n. 1 dell'art. 5 e al n. 3 dello stesso articolo puo' essere costituito un privilegio speciale sulle cose che servono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto gia' non siano affette da privilegio legale.

[3]Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:

  • a)che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;
  • b)che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo;
  • c)che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal conservatore delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

[4]Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni tre. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.

[5]In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non puo' esserne eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.

[6]Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalita' previste dall'art. 12, e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art9 · fonte su Normattiva