Art. 95

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[1](Art. 17 e 19 testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]Si applicano alle Casse provinciali, ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sardegna le disposizioni degli articoli 70 e 73 del presente testo unico.

Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art95 · fonte su Normattiva