Art. 99
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[1](Articoli 1 e 2 Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).
[2]Presso l'Istituto nazionale di credito per la Cooperazione e' istituita una sezione di Credito fondiario ed agrario, col fine di compiere le operazioni di credito agrario indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico a favore di Universita' agrarie e di associazioni di lavoratori agricoli legalmente costituite in Enti morali e sotto forma di societa' cooperativa, che siano proprietarie o affittuarie di terreni o ne abbiano ottenuto il possesso per accordo consensuale o con provvedimento dell'autorita' amministrativa nei casi considerati dai Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920, n. 515.
[3]La sezione suddetta costituisce un Ente morale autonomo, con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva