Art. 10
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 8).
[2]Il giuoco si riceve esclusivamente su bollette di prezzo determinato staccate da bollettari a matrici, formati con carta filigranata di diverso colore a norma del prezzo o stampata con diverse tinte e con cautele atte ad impedirne la contraffazione.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva