Art. 13
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 10).
[2]Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del bollettario, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti giocate.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva