Art. 16
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 18).
[2]Il giuoco per l'estrazione di un solo compartimento diverso da quello cui appartiene il Banco puo' essere accettato soltanto su bollettari di prezzo eguale o superiore a venti centesimi per bolletta.
[3]Per questi bollettari, tanto sulla matrice, quanto sulla bolletta, deve essere indicata la ruota sulla quale viene fatto il giuoco.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva