Art. 18
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 20).
[2]Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, puo' essere accettato con una sola bolletta, purche' staccata da bollettari di prezzo uguale o superiore:
- a)ad una lira per bolletta, se per una sola ruota;
- b)a dieci lire per bolletta, se per tutte le ruote del Regno.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 26 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva