Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 11).
[2]Il ricevitore deve scrivere il giuoco in matrice e nella bolletta alla presenza del giocatore, staccare dalla matrice la bolletta e, munitala della propria firma, consegnarla al giocatore.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva