Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 2).
[2]Il lotto e' amministrato dal Ministero delle finanze alla cui dipendenza stanno direzioni e uffici succursali nel modo determinato dal regolamento.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva