Art. 20
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 12).
[2]Ove all'atto della registrazione del giuoco, accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non puo' il ricevitore in verun modo aggiustare ne' la matrice ne' la bolletta, ma deve annullarle e registrare nuovamente il giuoco.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva