Art. 21
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 13).
[2]Il giocatore deve assicurarsi che il giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice quanto sulla bolletta, per gli effetti di cui nei seguenti articoli.
[3]Egli e' in diritto di non accettare bollette alterate o corrette sia nei numeri giocati sia nelle poste.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva