Art. 22

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 14).

[2]Accadendo per qualsiasi causa che, dopo compiuti i giuochi e consegnate le bollette ai giocatori vengano alterate una o piu' matrici nella scrittura dei numeri o delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere le bollette per annullare le giocate e rifarle a registrazioni seguenti, procura di rilevare, se possibile, i giuochi cosi alterati, e li accerta sovrapponendo una copia esatta dei medesimi alle singole matrici.

[3]Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di riconoscere i giuochie' o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al Capo del Comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione facendo cio' constare da processo verbale, che deve essere firmato da entrambi, ed inviato quindi alla direzione. Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso del Banco un avviso che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del bollettario e delle bollette rimangono annullati, affinche' i giocatori possano, restituendo le bollette, ritirarne il prezzo.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art22 · fonte su Normattiva