Art. 23
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 25, primo periodo, del primo comma).
[2]Purche' sia stato ricevuto nelle forme, alle condizioni e con le modalita' prescritte, il giunco e' valido e produttivo di effetti allorche' viene accettato dall'Amministrazione col deposito delle relative matrici in archivio prima dell'estrazione.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva