Art. 24
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 25 secondo periodo del primo comma e secondo comma).
[2]Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rinchiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giocatore ha diritto di riavere la somma giuocata dietro consegna delle relative bollette.
[3]La direzione o l'ufficio succursale da' notizia al pubblico dell'annullamento del giuoco mediante affissione di avviso all'albo proprio ed a quello del Comune in cui ha sede il Banco ove il giuoco stesso fu ricevuto.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva