Art. 25
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 24, primo comma).
[2]L'archivio destinato al deposito o alla custodia delle matrici del giuoco durante il termine di trenta giorni, fissato dall'art. 28 per la prescrizione delle vincite e' presso ciascuna Direzione.
[3]Un archivio e' pure stabilito negli uffici succursali o presso gli uffici finanziari designati dal Ministero delle finanze per custodirvi le matrici del giuoco raccolto nei Banchi loro assegnati dal Ministero stesso.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva