Art. 26

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 24, 2°, 3°, 4° e 5° comma).

[2]Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, del sindaco e del direttore del lotto.

[3]In caso di assenza o d'impedimento, il prefetto puo' farsi sostituire soltanto dal funzionario che legalmente lo rappresenta nell'ufficio, ed il sindaco da un assessore o consigliere comunale. Pero' il sindaco, ottenendone speciale autorizzazione dal ministro delle finanze puo' farsi rappresentare anche dal Capo degli uffici di segreteria del Comune.

[4]Negli archivi succursali le incombenze del direttore del lotto sono disimpegnate da un funzionario delegato dal Ministero delle finanze.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art26 · fonte su Normattiva