Art. 26
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[2]Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, del sindaco e del direttore del lotto.
[3]In caso di assenza o d'impedimento, il prefetto puo' farsi sostituire soltanto dal funzionario che legalmente lo rappresenta nell'ufficio, ed il sindaco da un assessore o consigliere comunale. Pero' il sindaco, ottenendone speciale autorizzazione dal ministro delle finanze puo' farsi rappresentare anche dal Capo degli uffici di segreteria del Comune.
[4]Negli archivi succursali le incombenze del direttore del lotto sono disimpegnate da un funzionario delegato dal Ministero delle finanze.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva