Art. 27
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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 26).
[2]I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 22 e 24, devono essere reclamati entro trenta giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine, non si fa piu' luogo al rimborso.
Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva