Art. 27

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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 26).

[2]I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 22 e 24, devono essere reclamati entro trenta giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine, non si fa piu' luogo al rimborso.

Testo vigente dal 1 maggio 1908 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art27 · fonte su Normattiva